Detraibilità

Per quanto riguarda i materassi che sono iscritti al nomenclatore come dispositivi medici classe 1 antidecubito è possibile fruire della detrazione del 19%, ma a determinate condizioni. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 11 del 26 Gennaio 2007, ha infatti chiarito che le spese sostenute per l'acquisto di un materasso sanitario possono essere detratte a condizione che il materasso presenti caratteristiche tali da essere incluso nell'elenco di cui al D.M. numero 332 del 27 Agosto 1999, e sia pertanto "antidecubito". Per poter fruire della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di prescrizione medica (consigliata n.d.r.); in alternativa, il contribuente, a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, può produrre un'autocertificazione che attesti la necessità per la quale è stato acquistato il materasso.
Più specificatamente:
La qualifica di Dispositivi Medici di Classe 1 e la loro marcatura, permette a questi modelli di beneficiare della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR). Pertanto la spesa sostenuta per l'acquisto di tal prodotti, potrà essere detratta come spesa sanitaria per un ammontare pari al 19% (per la parte che supera la franchigia di euro 129,11 da applicarsi sull'ammontare complessivo di tutte le spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al quale si riferisce l'acquisto. Per usufruire di tale opportunità, è necessario fornire la seguente documentazione:
  • prescrizione su carta intestata del medico curante (e/o specialista) attestante la necessità dell'utilizzo dei prodotti sopra indicati
  • fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa.
Questa documentazione deve essere conservata con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni. Va sottolineato che il presupposto per la detrazione delle spese sostenute, deve essere riconducibile ad una patologia comprovata dalla prescrizione medica e attestante la necessità per la quale la spesa si è resa necessaria.

Legge 104, iva al 4%
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:
  • per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;
  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Vi consigliamo comunque di contattare il proprio commercialista di fiducia oppure il centro di assistenza fiscale di zona.